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Viviamo in una società in cui il lavoro rappresenta non solo un mezzo di sussistenza, ma anche uno degli strumenti fondamentali per la realizzazione personale e la partecipazione attiva alla vita sociale. Tuttavia, troppo spesso ci si dimentica che lavorare non dovrebbe mai significare mettere a rischio la propria salute o la propria vita. La sicurezza sul lavoro, infatti, non è un privilegio per pochi, ma un diritto inalienabile garantito dalla Costituzione italiana e tutelato da normative precise, come il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008).

Evoluzione normativa

La Costituzione italiana pone le basi per la tutela della salute e dell’integrità fisica dell’individuo. In particolare, l’articolo 32 sancisce che “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”, affermando così un principio cardine del nostro ordinamento.

Questo concetto di tutela viene ulteriormente sviluppato dall’articolo 41 della stessa Costituzione, che disciplina la libertà d’iniziativa economica privata. Essa è sì garantita, ma a condizione che non si svolga “in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà o alla dignità umana”. In tal modo, il dettato costituzionale stabilisce un equilibrio tra libertà economica e diritti fondamentali, tra cui la sicurezza sul lavoro.

Anche il Codice Civile contribuisce a rafforzare la protezione della salute nei luoghi di lavoro. L’articolo 2087, in particolare, stabilisce che “l’imprenditore è tenuto ad adottare, nell’esercizio dell’impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. Si tratta di una norma di chiusura del sistema, che impone all’imprenditore di andare oltre l’adempimento formale delle leggi, adottando tutte le misure che si rendano necessarie per garantire un ambiente lavorativo sicuro.

In relazione a questo quadro, dall’articolo 2082 del Codice Civile si ricavano i principali obblighi fondamentali che gravano sugli imprenditori. Essi sono tenuti a salvaguardare l’integrità psico-fisica dei lavoratori attraverso l’adozione di misure igienico-sanitarie, antinfortunistiche e, più in generale, di ogni accorgimento idoneo a prevenire danni causati da rischi presenti nell’ambiente di lavoro, anche se esterni all’attività specifica svolta.

Tuttavia, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, il datore di lavoro non può limitarsi a rispettare le misure minime previste dalla normativa vigente. È infatti obbligato ad adottare anche le cosiddette tutele innominate: tutte quelle misure non espressamente previste da leggi o regolamenti, ma riconosciute come necessarie in base alle conoscenze tecnico-scientifiche, all’esperienza settoriale e agli standard di sicurezza generalmente accettati nel contesto lavorativo.

Numerosi sono, inoltre, gli obblighi previsti da specifiche normative. Il DPR 1124/1965, ad esempio, impone all’imprenditore l’obbligo di assicurare i lavoratori presso l’INAIL, mediante l’apertura di una posizione assicurativa specifica. A ciò si affianca il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), che rappresenta il pilastro normativo del sistema di prevenzione in ambito lavorativo, fornendo un quadro organico di diritti, doveri e misure da adottare.

Infine, un ulteriore contributo alla tutela della salute dei lavoratori proviene dallo Statuto dei lavoratori (L. 300/1970). L’articolo 9 stabilisce che “i lavoratori, tramite le proprie rappresentanze, hanno il diritto di vigilare sull’applicazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Inoltre, possono promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure utili a proteggere la propria salute e integrità fisica”.

La normativa italiana di riferimento in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro è rappresentata dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comunemente denominato Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro. Tale provvedimento legislativo ha provveduto al riordino e all’unificazione delle precedenti disposizioni in materia, definendo in modo organico gli obblighi e le responsabilità a carico di datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, con la finalità primaria di prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Principi cardine

Il principio fondamentale che guida l’intero impianto normativo è rappresentato dalla programmazione della sicurezza all’interno dell’ambiente aziendale e dalla partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti.

In particolare, la sicurezza deve essere pianificata attraverso un modello partecipativo di valutazione dei rischi, volto alla programmazione di misure preventive per evitare infortuni e tutelare la salute del lavoratore, considerando tali obiettivi come strettamente connessi alla produzione, ai fattori ambientali e all’organizzazione del lavoro.

Tra i principi essenziali della disciplina si evidenzia la tutela preventiva, la quale prevede che il datore di lavoro possa essere sanzionato anche in assenza di un evento lesivo, qualora non abbia predisposto adeguate misure di sicurezza, superando così l’approccio tradizionale che interveniva solo successivamente al verificarsi del danno.

Accanto alla tutela preventiva, la normativa introduce i principi di protezione e di partecipazione, promuovendo un modello attivo che coinvolge i lavoratori, l’azienda e le competenze tecniche in un sistema integrato di prevenzione. La finalità principale della normativa è quella di individuare e applicare tutte le misure idonee a ridurre al minimo i rischi presenti nell’ambiente di lavoro, pur nella consapevolezza che il rischio zero non è concretamente raggiungibile. Il decreto si occupa della tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in modo ampio, proteggendo la persona nella sua interezza quindi nella salute, integrità fisica, sicurezza e dignità – e si applica a tutte le forme di lavoro, in ogni settore, pubblico o privato, nel quale siano impiegati lavoratori subordinati o figure ad essi equiparate.

Campo di applicazione

L’articolo 3 del D.Lgs. 81/2008 definisce il campo di applicazione della normativa, estendendola a tutti i settori di attività, pubblici e privati, e a ogni tipologia di rischio nei quali siano presenti lavoratori subordinati. Ai fini dell’applicazione del decreto, sono considerati lavoratori anche i soci lavoratori di cooperative e società, comprese quelle di fatto, gli utenti dei servizi di orientamento o formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro, nonché gli allievi di istituti scolastici e universitari che partecipino a corsi di formazione professionale con utilizzo di laboratori, macchinari, attrezzature di lavoro o agenti chimici, fisici e biologici.

Soggetti coinvolti nella sicurezza

I soggetti obbligati agli adempimenti in materia di prevenzione degli infortuni, sono definiti in uno schema c.d. “quadripartito”, che vede coinvolti:

  • Datore di lavoro;
  • Dirigenti;
  • Preposti;
  • Lavoratori.

Datore di lavoro (art. 2 lett. b D.Lgs. 81/2008)

Il datore di lavoro è il soggetto che riveste la responsabilità organizzativa all’interno dell’impresa, esercitando poteri decisionali e di spesa indipendentemente dalla titolarità formale del rapporto di lavoro, in virtù della funzione effettivamente ricoperta.

Secondo la normativa tale soggetto detiene obblighi delegabili e non.

Ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 81/2008, sono previsti degli obblighi definiti come non delegabili del datore di lavoro, ovvero:

  • la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Oltre a tali obblighi esclusivi, l’articolo 18 del medesimo decreto prevede ulteriori obblighi a carico del datore di lavoro e dei dirigenti, i quali possono essere oggetto di delega.

Tali obblighi comprendono, tra gli altri:

  • la nomina del medico competente,
  • la fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale adeguati,
  • la verifica del loro corretto utilizzo,
  • l’assolvimento degli obblighi informativi, formativi e di addestramento,
  • la verifica del rispetto delle normative vigenti e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza da parte di tutti i lavoratori.

Inoltre, è previsto l’obbligo di consegnare copia del DVR al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e di convocare, nelle aziende con più di quindici dipendenti, riunioni periodiche per discutere tematiche quali l’aggiornamento e i contenuti del DVR, l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali, l’esito della sorveglianza sanitaria, l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale, i programmi formativi, l’emersione di nuovi rischi e gli obiettivi di miglioramento.

In ambito di sorveglianza sanitaria, il datore di lavoro è tenuto a:

  • nominare il medico competente,
  • garantirne l’osservanza degli obblighi previsti;
  • inviare i lavoratori alle visite mediche entro i termini stabiliti e ad assicurarsi che essi non siano adibiti a mansioni specifiche in assenza del giudizio di idoneità.

Con riferimento alla delega di funzioni, prevista dall’articolo 16 del Testo Unico, è previsto che gli obblighi sopra menzionati possano essere delegati, costituendo la delega uno strumento organizzativo e operativo finalizzato alla ripartizione delle responsabilità e dei poteri in materia di sicurezza aziendale. Il soggetto delegato, che può essere anche esterno all’azienda, deve possedere adeguate competenze tecniche e può, a sua volta, subdelegare le funzioni ricevute previo accordo con il datore di lavoro, come nel caso in cui un dirigente delegato rilasci ulteriore delega a un preposto.

Affinché la delega sia considerata valida, è necessario che:

  • essa sia redatta per iscritto con data certa,
  • che il delegato possieda i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura delle funzioni,
  • che siano conferiti poteri di organizzazione, gestione, controllo e autonomia di spesa proporzionati alle responsabilità assunte,
  • che la delega venga accettata per iscritto dal delegato stesso e che essa sia oggetto di adeguata e tempestiva pubblicità all’interno dell’organizzazione.

Dirigente (art. 2, lett. d, D.Lgs. 81/2008)

Si tratta del soggetto comunemente identificato come l’alter ego del datore di lavoro, il quale, in virtù delle competenze professionali possedute e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico attribuitogli, è incaricato di attuare le direttive del datore di lavoro, organizzando le attività lavorative e vigilando sul loro corretto svolgimento.

Egli condivide con il datore di lavoro tutti gli obblighi delegabili previsti dalla normativa vigente, e la sua responsabilità trova unico limite nelle competenze professionali e nei poteri effettivamente conferiti nell’ambito del mandato ricevuto.

Preposto (art. 2 lett. e D.Lgs. n. 81/2008)

Il datore di lavoro, nonché il dirigente incaricato dell’organizzazione e della direzione dell’attività lavorativa, è tenuto a individuare il preposto, o eventualmente più preposti, qualora ciò si renda necessario in ragione della struttura organizzativa dell’impresa, al fine di garantire l’attività di vigilanza prevista dall’articolo 18, lettera b-bis, del D.Lgs. 81/2008.

Tale individuazione si rende particolarmente necessaria nei casi in cui il datore di lavoro non sia presente sul luogo di lavoro o non sia in grado di esercitare direttamente la funzione di sorveglianza.

L’omessa individuazione di uno o più preposti, ove necessario, costituisce violazione sanzionata penalmente con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da euro 2.136,86 a euro 8.547,46, ai sensi dell’articolo 55, comma 5, lettera d, del medesimo decreto.

Il preposto è il soggetto che, in virtù delle proprie competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali conferiti in relazione alla natura dell’incarico, ha il compito di sovrintendere all’attività lavorativa, assicurando l’attuazione delle direttive ricevute, vigilando sulla loro corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un potere di iniziativa funzionale al contesto operativo.

Ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs. 81/2008, egli è tenuto a:

  • vigilare sull’osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi a loro carico e a segnalare ai superiori eventuali comportamenti difformi,
  • garantire che solo i lavoratori adeguatamente istruiti abbiano accesso alle aree caratterizzate da rischi gravi e specifici,
  • gestire le situazioni di rischio o emergenza fornendo le necessarie indicazioni operative ai lavoratori,
  • astenersi dal richiedere la ripresa delle attività in condizioni di pericolo grave e immediato e a segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente eventuali carenze nei mezzi, nelle attrezzature, nei dispositivi di protezione o nell’ambiente di lavoro.

In quest’ultimo caso, ove necessario, ha l’obbligo di interrompere temporaneamente l’attività lavorativa. La violazione di taluni specifici obblighi attribuiti al preposto è sanzionata con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da euro 569,83 a euro 1.709,49, come previsto dall’articolo 56, lettera a, del D.Lgs. 81/2008.

La responsabilità penale del preposto sorge, in particolare, nel caso in cui egli sia a conoscenza di una prassi o attività non conforme alle norme di sicurezza e ne tolleri consapevolmente la prosecuzione, come accadrebbe, ad esempio, nel caso in cui un lavoratore sprovvisto della specifica abilitazione per l’utilizzo di un carrello elevatore provochi un infortunio, e il preposto non sia intervenuto per impedirlo pur essendone a conoscenza.

Lavoratori (art. 2 lett. a D.Lgs. 81/2008)

I lavoratori rappresentano i destinatari delle tutele previste dalla normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Una delle principali innovazioni introdotte dal D.Lgs. 81/2008 consiste nell’estensione di tali tutele a qualsiasi soggetto che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolga un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, sia esso pubblico o privato.

Rientrano, pertanto, nella nozione di lavoratore non solo i soggetti legati da un rapporto di lavoro subordinato, ma anche coloro che, pur non essendo formalmente dipendenti, prestano un’attività in favore del datore di lavoro che li espone, anche solo potenzialmente, ai rischi per la salute e la sicurezza connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa.

Il lavoratore, inoltre, è chiamato ad assumere un ruolo attivo nel sistema di prevenzione aziendale, partecipando direttamente, anche per il tramite dei propri rappresentanti, all’attuazione delle misure di sicurezza e osservando gli obblighi previsti dall’articolo 20 del D.Lgs. 81/2008.

Soggetti con compiti ed obblighi di natura tecnica, consulenziale e partecipativa

Accanto ai debitori e creditori di sicurezza, vi sono altri soggetti con compiti ed obblighi di natura tecnica, consulenziale e partecipativa.

  • Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
  • Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
  • Medico Competente;
  • Addetti alla gestione delle emergenze.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è la persona incaricata di rappresentare i lavoratori su tutte le questioni legate alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nelle aziende con un massimo di 15 dipendenti, viene eletto direttamente dai lavoratori o, in alternativa, può essere individuato a livello territoriale o di comparto produttivo, assumendo così il ruolo di rappresentante territoriale o di comparto.

Nelle aziende con più di 15 dipendenti, invece, il RLS deve essere interno all’azienda: viene eletto o designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali presenti oppure, in assenza di queste, direttamente dai lavoratori. Una volta individuato, il nominativo deve essere comunicato all’INAIL.

È importante sapere che chi esercita il ruolo di RLS non può contemporaneamente ricoprire l’incarico di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) o di ASPP (Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione). Per quanto riguarda il numero minimo di RLS, deve essercene almeno uno fino a 200 lavoratori, tre da 201 a 1000 e sei oltre i 1000.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

  • deve essere consultato preventivamente in merito alla valutazione dei rischi e all’organizzazione delle attività di emergenza come antincendio, pronto soccorso ed evacuazione,
  • deve ricevere tutte le informazioni e la documentazione relative alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione adottate,
  • deve seguire una formazione adeguata della durata di 32 ore,
  • ha il compito di promuovere, individuare e supportare l’attuazione di misure di prevenzione per la tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori,
  • è tenuto ad avvertire il datore di lavoro qualora rilevi situazioni di rischio e, se necessario, può segnalare agli organi di vigilanza competenti, come ASL, Ispettorato del lavoro, Spisal o Vigili del Fuoco, eventuali carenze nelle azioni di tutela adottate dall’azienda.

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp)

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è la figura designata dal datore di lavoro per coordinare tutte le attività legate alla prevenzione e alla protezione dai rischi presenti in azienda. Opera all’interno del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e si avvale della collaborazione degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP).

Il suo obiettivo principale è tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, prevenendo infortuni e rischi professionali.

Tra i suoi compiti principali rientrano:

  • il monitoraggio costante del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per segnalare al datore di lavoro l’eventuale necessità di aggiornamenti,
  • l’individuazione e la valutazione dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro,
  • la definizione delle misure di sicurezza e igiene nel rispetto della normativa vigente,
  • l’elaborazione delle misure preventive e protettive, nonché delle procedure di sicurezza per le diverse attività aziendali e della documentazione richiesta dal D.Lgs. 81/2008.

Inoltre, propone programmi di formazione e informazione destinati ai lavoratori e partecipa attivamente alle consultazioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Medico competente

Il medico competente è un professionista nominato dal datore di lavoro per collaborare alla valutazione dei rischi e per svolgere la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa.

Deve possedere specifici requisiti e titoli di studio, come una specializzazione in medicina del lavoro, medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, oppure avere esperienze di docenza o autorizzazioni previste dalla legge.

Oltre a essere formalmente nominato dal datore di lavoro, collabora attivamente alla valutazione dei rischi e all’attuazione delle misure volte a tutelare la salute e l’integrità psicofisica dei lavoratori. Tra le sue attività principali rientrano:

  • l’effettuazione delle visite mediche,
  • la formulazione dei giudizi di idoneità alla mansione,
  • la gestione e l’aggiornamento delle cartelle sanitarie dei lavoratori,
  • la proposta di accertamenti sanitari,
  • la comunicazione dei risultati,
  • l’informazione sui rischi e gli effetti a lungo termine connessi all’attività svolta.

Visita almeno una volta l’anno gli ambienti di lavoro e ha l’obbligo di inviare all’ASL una comunicazione annuale contenente i dati relativi alla sorveglianza sanitaria effettuata nell’anno precedente. Al termine del suo incarico, deve inoltre consegnare al datore di lavoro tutta la documentazione sanitaria in suo possesso.

Addetti alla gestione delle emergenze

Il datore di lavoro e il dirigente hanno l’obbligo di individuare in anticipo un numero adeguato di lavoratori, in base ai risultati della valutazione dei rischi e alla dimensione dell’azienda, incaricandoli di svolgere compiti specifici legati alla prevenzione degli incendi, alla lotta antincendio, al primo soccorso, al salvataggio, all’evacuazione dei luoghi di lavoro e, in generale, alla gestione delle emergenze.

Le persone scelte per questi ruoli devono ricevere una formazione adeguata e disporre delle attrezzature necessarie per svolgere efficacemente i propri compiti.

I lavoratori non possono rifiutare la designazione, a meno che non abbiano un motivo valido e giustificato.

La valutazione dei rischi e il DVR (Documento della Valutazione dei Rischi)

La valutazione dei rischi, prevista dall’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008, è un obbligo preciso e non delegabile del datore di lavoro.

Si tratta di un’attività fondamentale che consente di conoscere lo stato delle condizioni di sicurezza e tutela della salute nei singoli luoghi di lavoro, con l’obiettivo di adottare misure efficaci per garantire un miglioramento continuo dei livelli di protezione.

Deve essere effettuata immediatamente alla nascita di una nuova impresa, mentre per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) il datore ha a disposizione un termine massimo di 90 giorni.

Il DVR deve contenere:

  • una relazione sulla valutazione dei rischi individuati per la salute e per la sicurezza durante il lavoro;
  • nominativo del RSPP, RLS (o di quello territoriale) e medico competente che hanno partecipato alla valutazione;
  • descrizione delle misure di prevenzione e di protezione e dei DPI adottati;
  • procedure da adottare e dei ruoli dell’organigramma aziendale che vi devono provvedere;
  • individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici;
  • programma delle misure opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Il DVR deve essere aggiornato ogni volta che si verificano cambiamenti significativi nei rischi aziendali, come ad esempio l’introduzione di nuovi macchinari, nuove tecnologie, l’impiego di lavoratrici in gravidanza o modifiche organizzative; in questi casi il datore di lavoro ha 30 giorni di tempo per aggiornare il documento, ma deve darne comunicazione immediata al RLS.

Il decreto prevede inoltre che le aziende che non effettuano la valutazione dei rischi non possano utilizzare forme di lavoro intermittente, a tempo determinato o in somministrazione; se ciò accade, il contratto viene automaticamente trasformato a tempo indeterminato.

Le modalità di valutazione variano in base alla dimensione dell’impresa:

  • le aziende fino a 10 dipendenti possono adottare le procedure standardizzate, tranne se operano in settori ad alto rischio indicati all’art. 31, comma 6;
  • le aziende tra 10 e 50 dipendenti possono anch’esse usare le procedure standardizzate solo se non rientrano in attività ad alto rischio e non espongono i lavoratori a pericoli chimici, biologici, cancerogeni, mutageni, da amianto o atmosfere esplosive;
  • le aziende con più di 50 dipendenti devono necessariamente seguire la procedura ordinaria, che prevede una fase di valutazione dei pericoli e una successiva redazione del DVR.

Ai fini della sicurezza, il calcolo dei dipendenti aziendali viene fatto sulla base del computo dei lavoratori definito all’articolo 4 del Testo Unico, escludendo unicamente le categorie indicate nell’articolo 2 dello stesso decreto.

La sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria è l’insieme di attività mediche finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, tenendo conto dell’ambiente di lavoro, dei fattori di rischio professionali e delle modalità con cui viene svolta l’attività lavorativa. Viene effettuata attraverso le visite mediche condotte dal medico competente ed è obbligatoria ogni volta che le mansioni del lavoratore lo espongono a rischi tali da richiederla per legge. In particolare, è necessaria quando il lavoratore è esposto a rischi legati ad agenti fisici come rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici o microclima sfavorevole, ad agenti chimici o biologici, all’amianto, alla movimentazione manuale dei carichi o all’uso prolungato di videoterminali.

Le tipologie di visita medica previste dalla legge sono diverse:

  • la visita preventiva o preassuntiva, che non è sempre obbligatoria ma può essere richiesta se ritenuta necessaria (ed è sempre obbligatoria nel caso di lavoratori minori);
  • la visita periodica, che serve a monitorare lo stato di salute del lavoratore e a confermarne l’idoneità alla mansione, con cadenza stabilita dalla normativa o dal medico competente in base ai rischi;
  • la visita su richiesta del lavoratore, se il medico la ritiene giustificata da rischi professionali o condizioni di salute che potrebbero peggiorare a causa dell’attività svolta;
  • la visita in caso di cambio mansione, per verificare l’idoneità alla nuova attività;
  • la visita alla cessazione del rapporto di lavoro, obbligatoria se il lavoratore è stato esposto a determinati agenti pericolosi, come amianto o radiazioni ionizzanti, e raccomandata in altri casi particolari;
  • infine, la visita prima della ripresa del lavoro dopo un’assenza superiore ai 60 giorni per motivi di salute, oppure, indipendentemente dalla durata, se il lavoratore è stato ricoverato per Covid-19 con sintomi gravi.

Il lavoratore ha l’obbligo di sottoporsi alle visite mediche e agli accertamenti sanitari disposti dal medico competente. In caso di rifiuto ingiustificato, il datore di lavoro è tenuto ad applicare sanzioni disciplinari adeguate.

Il medico competente, a seguito della visita, può esprimere diversi giudizi:

  • idoneità piena,
  • idoneità parziale (temporanea o permanente) con limitazioni o prescrizioni,
  • inidoneità temporanea con indicazione del tempo previsto di recupero,
  • inidoneità permanente.

In caso di inidoneità, il datore di lavoro deve, se possibile, assegnare il lavoratore a mansioni equivalenti o, in mancanza, a mansioni inferiori, mantenendo comunque il trattamento economico della mansione di provenienza. Se nessuna alternativa è praticabile, il lavoratore può essere temporaneamente sospeso, anche senza diritto alla retribuzione. Tra le soluzioni possibili in questi casi ci sono la riassegnazione ad altre attività equivalenti, l’eventuale utilizzo dello smart working se compatibile, il trasferimento temporaneo ad altre unità produttive meno rischiose o l’assegnazione temporanea ad altre mansioni.

È previsto il diritto del lavoratore di fare ricorso contro il giudizio di idoneità espresso dal medico competente, presentando opposizione entro 30 giorni dalla comunicazione, rivolgendosi all’organo di vigilanza territorialmente competente. Infine, va ricordato che, durante le visite mediche di assunzione, il medico competente può richiedere al lavoratore la cartella sanitaria del precedente datore di lavoro e deve tenerne conto nel formulare il nuovo giudizio di idoneità, come previsto dall’articolo 25 del D.Lgs. 81/2008, modificato dal D.L. 48/2023.

Vigilanza e controllo

Nel nostro ordinamento, la salute dei lavoratori è considerata un valore fondamentale, tanto che il controllo sul rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro è affidato a diversi enti.

L’INAIL si occupa di verificare le denunce di infortunio e malattie professionali, nonché della conformità delle attrezzature e dei prodotti forniti ai lavoratori.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha competenze più ampie e riguarda il rispetto delle norme sul lavoro, sulla contribuzione, sull’assicurazione obbligatoria, sulla legislazione sociale e sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Comando dei Vigili del Fuoco è invece responsabile del controllo sull’applicazione delle misure di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro.

Le ASL, attraverso le loro articolazioni interne e in particolare grazie al supporto dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL), svolgono un ruolo cruciale nell’individuare e controllare i fattori di rischio, sorvegliare la salute dei lavoratori, verificare la conformità dei luoghi di lavoro e vigilare su macchine, impianti, fabbricati e dispositivi di protezione.

Per coordinare e rendere più efficiente l’azione di vigilanza a livello nazionale, è stato istituito il Comitato Tecnico Sanitario (CTS), mentre il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) raccoglie e fornisce dati utili per programmare e migliorare le attività di prevenzione.

In caso di violazioni gravi, l’ispettore può disporre la sospensione dell’attività imprenditoriale, una misura cautelare prevista dall’articolo 14 del D.Lgs. 81/2008. Questa sospensione può essere attivata se, al momento del controllo, almeno il 10% dei lavoratori presenti è impiegato senza regolare comunicazione di assunzione, oppure se sono presenti lavoratori autonomi occasionali impiegati senza il rispetto delle condizioni previste dalla legge, o ancora se si riscontrano gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, come la mancata predisposizione del DVR.

Oltre alla sospensione, è prevista una sanzione amministrativa aggiuntiva che va da 2.500 a 3.000 euro, importo che viene raddoppiato se l’azienda ha già subito un provvedimento simile nei cinque anni precedenti. Il potere di adottare il provvedimento di sospensione spetta al personale ispettivo dell’INL, al personale delle ASL per quanto riguarda le gravi violazioni in materia di sicurezza, e ai Vigili del Fuoco, ma solo per quanto riguarda le infrazioni legate alla prevenzione incendi.

 

Fonte: Il Sole 24 Ore


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