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Il 17 marzo 2020 è stato pubblicato il Decreto Legge n°18 denominato “Cura Italia” che introduce le misure straordinarie per la tutela della salute e il sostegno all’economia, relativamente all’emergenza COVID-19.
In particolare, in materia di lavoro, il decreto mette in atto diversi provvedimenti per il sostegno ai lavoratori e alle aziende.

 

Ammortizzatori sociali (artt. 19, 20, 21, 22)
Gli ammortizzatori sociali che le aziende possono utilizzare per andare a coprire le assenze dei loro lavoratori legate specificatamente a questa emergenza sanitaria, vengono suddivisi in tre tipologie: cassa integrazione guadagni, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, interessando, quindi tutti i settori e tutte le tipologie di lavoratori subordinati, anche le aziende con un solo dipendente.
Sarà possibile usufruire di questi interventi per un periodo non superiore a nove settimane.
Le procedure cambiano in base al tipo di ammortizzatore sociale adottato: dal Decreto emanato non risultano, però, chiare le procedure e pertanto si attendono i necessari chiarimenti al riguardo, ai fini dell’applicazione delle disposizioni emanate.
Si richiama l’attenzione sul fatto che, comunque, per qualsiasi intervento indicato nel decreto, le risorse a livello economico sono limitate. Sarà l’INPS a valutare, momento per momento, la disponibilità di risorse finanziarie, prima di accettare la domanda.
Questo non è certo un fattore positivo, soprattutto perché i fondi messi a disposizione sono limitati e si prevede il loro esaurimento entro brevissimo tempo da quando si potrà effettuare la richiesta e perché le disposizioni oggi emanate non sono chiare e quindi non è possibile in questo momento effettuare immediatamente alcun tipo di richiesta.
Per quanto riguarda le aziende che hanno in corso la cassa integrazione guadagni straordinaria o assegni di solidarietà, queste procedure si sospendono, si congelano e si applica al loro posto l'ammortizzatore sociale specifico per il COVID-19.

Congedo parentale (art. 23)
Viene previsto il diritto a un congedo parentale di 15 giorni per lavoratori subordinati che hanno figli di età fino ai 12 anni. La fruizione di tale congedo può essere continuativa oppure frazionata. L’indennità a cui si ha diritto, è il 50% della retribuzione, quindi, più alta rispetto al congedo parentale ordinario e, ovviamente, il lavoratore è coperto da contribuzione figurativa a carico dell’Inps. Questo tipo di indennità spetta, in una misura simile, anche ai genitori di bambini fino ai 12 anni di età che sono iscritti alla gestione separata dell’Inps e ai lavoratori autonomi iscritti all’Inps. Se, invece, i figli sono nella fascia di età fra i 12 e i 16 anni, il lavoratore non ha diritto ad un’indennità economica ma può rimanere a casa, con diritto alla conservazione del posto e divieto di licenziamento da parte dell’azienda. In tutti i casi che abbiamo visto, il congedo spetta unicamente per uno dei due genitori, quindi, spetta solamente se, l’altro genitore, non è beneficiario di ammortizzatore sociale, disoccupato o non lavoratore.

Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, l. 5/2/92, n° 104 (art. 24)
Un’altra disposizione che emerge da questo decreto, è l’estensione dei giorni di permesso previsti dalla legge 104 di solito, è di 3 giorni al mese per i lavoratori a tempo pieno, che viene aumentata di 12 giorni ed è utilizzabile nel mese di marzo e aprile.

Voucher baby-sitting (art. 25)
In alternativa al congedo parentale, è previsto un voucher baby-sitting di massimo € 600, che sale a € 1.000 per il personale sanitario. Il Bonus viene erogato mediante il “libretto famiglia” e spetta anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS.

Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato (art. 26)
La quarantena viene trattata come malattia a tutti gli effetti e, quindi, anche economici ma non viene computata nel periodo di comporto di 180 giorni durante l’anno. Per chi versa in gravi condizioni di salute, come gli immunodepressi o pazienti oncologici, questo periodo di quarantena viene equiparato a ricovero ospedaliero. Ovviamente, tutto ciò deve essere comprovato da certificato medico.

Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 27)
È riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a € 600 in favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’Inps che provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa stabilito. Restano quindi esclusi dal presente contributo i liberi professionisti iscritti alle casse obbligatorie (commercialisti, consulenti del lavoro, architetti, ingegneri, medici, ecc.)

Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago (art. 28)
Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a € 600, che non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
La suddetta indennità è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di € 2.160 milioni per l’anno 2020. L'INPS provvederà al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunicherà i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non saranno adottati altri provvedimenti concessori.

Pagamento contributi previdenziali per i lavoratori domestici (art. 37)
Per i datori di lavoro domestici non ci sono incentivi particolari però viene specificato che i pagamenti relativi al 1° Trimestre 2020, con scadenza il 10 aprile 2020 sono prorogati al 10 giugno 2020.

Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 (art. 44)
Per i lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, al fine di garantire misure di sostegno al loro reddito è istituito, un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantirgli il riconoscimento di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l’anno 2020, i cui criteri di priorità e modalità di attribuzione, sono demandati ad un Decreto del Ministro del Lavoro.

Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti (art. 46)
L’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto. Nello stesso periodo sono sospese tutte le procedure pendenti, che sono state avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Termini per i versamenti (artt. 60, 61, 62)
Al riguardo si rimanda alla nostra circolare n°8 inviata a mezzo e-mail in data 18 Marzo 2020.

Premio lavoratori dipendenti (art. 63)
È previsto un premio per i lavoratori dipendenti subordinati che hanno lavorato tutto il mese di marzo o solo alcuni giorni di esso. Il requisito indispensabile è che il lavoratore, nel 2019, non abbia avuto un reddito superiore a € 40.000. Questa indennità, pari ad € 100, dovrà essere anticipata dall’azienda e verrà recupererà dalla stessa con modello F24. Il premio è attribuito in via automatica dal datore di lavoro che lo eroga con la retribuzione del mese di aprile e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio. I sostituti di imposta recupereranno il premio erogato attraverso l’istituto della compensazione.

Crediti d’imposta per sanificare gli ambienti di lavoro (art. 64)
Per incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, per chi esercita attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino a un massimo di 20.000 euro. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per il 2020.

Credito d’imposta per affitti di botteghe e negozi (art. 65)
Per gli esercenti di negozi e botteghe è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo, solo per immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Mutui prima casa (art. 54)
Via libera per un periodo di 9 mesi all’estensione della moratoria fino a 18 mesi prevista per i mutui prima casa anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 un calo, superiore al 33%, del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 a causa della chiusura o della restrizione della propria attività per l’emergenza. Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’Isee.

Stop alle ritenute per professionisti e Fondo per i redditi bassi (art. 62)
Per i professionisti e consulenti che hanno ricavi o compensi sotto € 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso, non dovranno versare le ritenute d’acconto sui ricavi e i compensi percepiti fino al 31 marzo. I contribuenti che beneficiano della sospensione della ritenuta d’acconto dovranno versare l’ammontare dovuto entro il 31 maggio in un’unica soluzione o in 5 rate. Arriva il `Fondo per il reddito di ultima istanza´ per garantire un’indennità, ai lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

 


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