L'INPS ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dell'esonero contributivo previsto per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel periodo: i) 1.7.2022-31.12.2022, ai sensi dell'art. 1 co. 10 ss. della L. 178/2020; ii) 1.1.2023-31.12.2023, ai sensi dell'art. 1 co. 297 della L. 197/2022. L'incentivo spetta: i) nella misura del 100%; ii) per un periodo massimo di 36 mesi (48 mesi, per le assunzioni effettuate nel meridione); iii) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, per le assunzioni effettuate nel 2022, o a 8.000 euro annui per quelle effettuate nel 2023; iv) per i soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto 36 anni; v) ai datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo (sono esclusi la pubblica amministrazione, le imprese operanti nel settore finanziario e nel settore domestico e le imprese soggette a sanzioni adottate dall'UE). Il recupero degli arretrati per la generalità dei datori di lavoro dovrà essere effettuato nei flussi UniEmens di competenza di luglio, agosto, settembre e ottobre 2023.

 Premessa
Dopo aver ottenuto l’autorizzazione della Commissione europea, resa nota con un comunicato lo scorso 19 giugno 2023, con la recente circolare INPS n. 57 del 22.6.2023 n. 57, sono state fornite le istruzioni operative per la fruizione dell'esonero contributivo previsto per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel periodo:
• 1.7.2022-31.12.2022, ai sensi dell'art. 1 co. 10 ss. della L. 178/2020;
• 1.1.2023-31.12.2023, ai sensi dell'art. 1 co. 297 della L. 197/2022.

L’agevolazione in sintesi
Si ricorda che l'agevolazione è stata introdotta dall'articolo 1 co. 10 ss. della L. 178/2020, con cui è stato previsto che, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, l'esonero contributivo ex art. 1 co. da 100 a 105 e 107 della L. 205/2017 venga riconosciuto:
• nella misura del 100%;
• per un periodo massimo di 36 mesi, ovvero 48 mesi per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;
• nel limite massimo di 6.000,00 euro annui;
• per i soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

L'art. 1 co. 297 della L. 197/2022 è intervenuta sull’agevolazione in rassegna:
• estendendo l’esonero contributivo anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dall'1.1.2023 al 31.12.2023;
• disponendo l'incremento a 8.000,00 euro (in luogo del previgente importo di 6.000,00 euro) del limite massimo di importo agevolabile.

Per la fruizione dell'esonero è necessario il rispetto delle condizioni stabilite dalla norma, dall'INPS e dalla sezione 2.1 del Temporary Crisis and Transition Framework.

Ambito soggettivo
L'esonero riguarda tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori del settore agricolo.

Diversamente, l'agevolazione non si applica nei confronti:
• della Pubblica Amministrazione;
• delle imprese operanti nel settore finanziario e del settore domestico;
• delle imprese soggette a sanzioni adottate dall'UE.

Inoltre, ai fini del diritto all'esonero, l'assunzione deve riguardare giovani che alla data della prima assunzione incentivata:
• non abbiano compiuto il 36° anno di età;
• non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa.

Limite massimo di esonero
Per effetto dell’innalzamento del limite annuale di esonero contributivo (da euro 6.000,00 a euro 8.000,00), si rendi opportuno distinguere tra assunzioni/trasformazioni effettuate nell’ultimo semestre del 2022 e quelle effettuate nel corso del 2023. Conseguentemente, per le assunzioni/trasformazioni effettuate:
• nell'ultimo semestre del 2022, la soglia massima mensile di esonero della contribuzione datoriale è di 500,00 euro (16,12 euro giornalieri);
• nel 2023, l'importo massimo mensile è pari a 666,66 euro (21,50 euro giornalieri).

Resta naturalmente inteso che, i predetti massimali devono essere proporzionalmente ridotti, in caso di assunzioni/trasformazioni a tempo parziale.

Contribuzione oggetto di esonero
Nella determinazione delle contribuzioni oggetto degli sgravi è necessario fare riferimento a quanto può essere effettivamente esonerabile, tenuto conto che non rientrano nell'esonero:
• i premi e i contributi dovuti all'INAIL;
• il contributo al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile";
• il contributo ai Fondi di cui agli artt. 26, 27, 29 e 40 del DLgs. 148/2015, nonché il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
• il contributo dello 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
• i contributi di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria, quello per i lavoratori dello spettacolo e per gli sportivi professionisti.

Fruizione
Le istruzioni differiscono in base alla tipologia di datore di lavoro:
• generalità dei datori di lavoro;
• datori di lavoro agricolo;
• datori di lavoro con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica.

Con riferimento alla generalità dei datori di lavoro:

• per le assunzioni/trasformazioni effettuate tra l'1.7.2022 e il 31.12.2022 restano ferme le indicazioni già fornite con il messaggio n. 3389/2021;

Sul punto, viene tuttavia precisato che la valorizzazione dell’elemento “AnnoMeseRif” dei mesi pregressi (da luglio 2022 a dicembre 2022) può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di luglio, agosto, settembre e ottobre 2023.

• per le assunzioni/trasformazioni effettuate nel corso del 2023 sono stati istituiti i nuovi codici causale "EG36" (per l'esonero non superiore a 36 mesi) e "EG48" (per l'esonero non superiore a 48 mesi).

Anche in questo caso la valorizzazione dei mesi pregressi (da gennaio 2023 al mese precedente l’esposizione del corrente) può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza dei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2023.

Nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo dell'agevolazione al 50% (c.d. incentivo GECO) e intenda accedere, in presenza degli specifici presupposti legittimanti, al nuovo esonero al 100%, deve procedere alla restituzione della prima agevolazione e applicare il nuovo esonero.