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Decreto Dignità: periodo transitorio per adeguarsi alle novità sui contratti a termine

La legge di conversione del c.d. ‘Decreto Dignità’ (legge 96/2018 di conversione del D.L. 87/2018), ha introdotto alcune modifiche alla versione originaria del Decreto Legge.

La modifica principale, riguarda l’inserimento di un periodo transitorio fino al 31 ottobre 2018, per l’adeguamento alle novità previste dal Decreto.
Prima di analizzare il funzionamento del periodo transitorio, ricordiamo le principali novità in tema di contratti a tempo determinato, introdotte dal D.L. 87/2018, in vigore dal 14 luglio 2018.

1. Novità in tema di contratti a tempo determinato

Le novità in tema di lavoro a tempo determinato, sono le seguenti:

a) al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine avente una durata non superiore a 12 mesi;

b) un termine superiore, fino a 24 mesi, può essere apposto solo se ricorre una delle seguenti causali:
– esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, oppure esigenze sostitutive di altri lavoratori;
– esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria;

c) all’interno dei 24 mesi, sarà possibile effettuare, al massimo, quattro proroghe;

d) il contratto può essere prorogato, senza causali, per un massimo di 4 volte, nei primi 12 mesi. Successivamente, sarà necessario esplicitare la causale;

e) ulteriori contratti a termine, successivi al primo (c.d. ‘rinnovi’), dovranno sempre riportare l’indicazione delle causali.

Nel nuovo limite massimo dei 24 mesi, vanno considerati anche i periodi di somministrazione di manodopera, aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale.
Le disposizioni di cui sopra, si applicano a tutti i contratti a tempo determinato, stipulati successivamente all’entrata in vigore del decreto (14 luglio 2018).
I contratti in essere, che hanno già superato i 24 mesi di durata, proseguiranno fino alla scadenza prevista ma non potranno più essere prorogati.
Le disposizioni di cui sopra, non si applicano ai contratti di lavoro stipulati per esigenze di carattere stagionale, come definite dai contratti collettivi o dall’emanando decreto ministeriale (in attesa del quale si continua a fare riferimento al DPR 1525/1963).
Le novità non si applicano, altresì, ai contratti di lavoro intermittente (o ‘a chiamata’) a tempo determinato.

2. Periodo transitorio fino al 31 ottobre 2018

Come detto, le nuove regole si applicano a tutti i contratti a tempo determinato, stipulati dopo il 14 luglio 2018.
Per quanto riguarda i contratti stipulati in precedenza, le nuove regole si applicano alle proroghe e ai rinnovi, stipulate dal 1°novembre 2018.

Ciò significa che tutti i contratti a termine, stipulati prima del 14 luglio 2018, potranno essere prorogati secondo le vecchie regole, purché la proroga sia antecedente al 1° novembre 2018.

Ricordiamo che le vecchie regole prevedono:

– 36 mesi di durata massima complessiva dei rapporti di lavoro a tempo determinato, intercorsi tra lo stesso datore e lo stesso lavoratore;

– 5 proroghe, nell’arco dei complessivi 36 mesi-acausalità, per la stipula dei contratti (assenza di una specifica motivazione all’assunzione).

Il periodo transitorio vale anche per i c.d. ‘rinnovi’.
Ricordiamo che la normativa definisce ‘rinnovo’ di contratto a termine, qualsiasi contratto a termine, successivo al primo, instaurato tra lo stesso lavoratore e lo stesso datore di lavoro (anche se il primo rapporto è avvenuto in epoca remota).

Sempre con riguardo ai rinnovi (e non alle proroghe), si segnala che, il Decreto Dignità, ha previsto un aumento contributivo dello 0,5% a carico del datore di lavoro, che si aggiunge al tradizionale contributo speciale sui contratti a termine, pari all’ 1,40%.

Non è ancora chiaro se, durante il periodo transitorio, si possa ricorrere alla proroga di contratti a termine antecedente la naturale scadenza del contratto. In altre parole, non è chiaro se un contratto, con scadenza successiva al 1°novembre 2018, possa essere prorogato anticipatamente, in modo da rientrare nel periodo transitorio.
Per il momento, per prudenza, riteniamo non applicabile questa possibilità. Nel caso in cui ci fossero interpretazioni diverse, da parte della prassi, sarà nostra premura comunicarlo quanto prima.

3. Cosa succede dal 1° novembre 2018

Dopo la fine del periodo transitorio, le nuove regole, descritte al punto 1, si applicheranno a tutti contratti a termine stipulati dopo il 14 luglio 2018 e alle proroghe e ai rinnovi dei contratti a termine stipulati in precedenza.
In pratica, la nuova normativa, molto più stringente sui contratti a termine, troverà piena applicazione. Per un’analisi più dettagliata della nuova disciplina, si rimanda alla nostra precedente circolare.

4. Consigli pratici per le Aziende

E’ evidente che la nuova normativa introdotta dal ‘Decreto Dignità’, rende più difficoltoso l’utilizzo dei contratti a termine. Il primo consiglio, pertanto, è di sfruttare il più possibile il periodo transitorio, in modo da usufruire della vecchia disciplina introdotta dal ‘Jobs Act’.

In pratica:
1)    analizzare i contratti a termine stipulati prima del 14 luglio 2018 e con scadenza anteriore al 1° novembre 2018: per questi contratti, qualora le esigenze aziendali lo permettano, si consiglia di prorogare il più a lungo possibile (36 mesi complessivi) in modo da sfruttare al massimo la vecchia normativa;
2)    Sfruttare la possibilità di rinnovare vecchi contratti a termine già scaduti. Tutti i rinnovi, potranno essere stipulati utilizzando la vecchia disciplina. Anche in questo caso, dove possibile, si consiglia di rinnovare per il periodo massimo consentito (36 mesi complessivi), in quanto, dopo il 1° novembre 2018, entrerà in vigore il limite massimo dei 24 mesi e, soprattutto, la necessità di indicare una motivazione.
In questo caso, si ricorda quanto detto in precedenza sull’aumento contributivo dello 0,5% per i rinnovi, immediatamente operativo.

Lo Studio rimane a disposizione per qualunque necessità o chiarimento al riguardo.


Frosinone Lì, 03 settembre 2018

 


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